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Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) è uno strumento messo a punto dal legislatore che consente alle imprese di anticipare lo stato di crisi, evitandone un progressivo aggravamento.
Nonostante la sua emanazione con il D.Lgs. n. 14/2019 del 12 gennaio 2019, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza non è entrato in vigore nell’agosto del 2020, ma è divenuto efficace solo il 15 luglio 2022, con la pubblicazione del D.Lgs. n. 83/2022. Il ritardo di quasi due anni rispetto alla data prevista è principalmente imputabile alla crisi pandemica covid-19, ma anche ad alcuni interventi adottati per recepire la direttiva Insolvency 2017/1132 dettata dall’UE.
Le novità introdotte nel Codice della Crisi d’Impresa
In base alle novità introdotte dal Codice:
Codice della Crisi: i meccanismi premiali
Se è l’imprenditore in prima persona a segnalare lo stato di crisi all’OCRI (Organismo di composizione della Crisi di Impresa), sono previsti dei meccanismi premiali come la riduzione degli interessi e delle sanzioni e proroghe per il deposito di una proposta di concordato preventivo.
In caso di danni di piccola entità che portano l’impresa alla bancarotta semplice o fraudolenta, il soggetto può usufruire anche di benefici in ambito penale come la causa di non punibilità.
In presenza di reati di lieve entità, si cerca di favorire la ripresa dell’attività riducendo la sanzione penale a carico dell’imprenditore.
Il CCII sarà applicabile solo ai procedimenti giudiziari iniziati successivamente alla sua data di entrata in vigore; per tutti gli altri già pendenti resta valida la normativa previgente.
" La crisi dell’impresa è un fenomeno che interessa non solo l’imprenditore e l’apparato produttivo del suo business, ma altresì una serie di interessi privati e pubblicistici di non poco momento.
La necessità da parte del diritto di regolare questo specifico fenomeno sorge da una serie di fattori, i quali spiegano il perché del diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza."
"L’approccio del legislatore della crisi di impresa è fortemente mutato dal 1942, soprattutto alla luce di una diversa considerazione sociale dell’insolvenza, la quale, almeno fino agli anni 2000, costituiva uno stigma sociale e civile in cui l'obiettivo principale era quello di garantire la sollecita eliminazione dal mercato dell’impresa insolvente e alla liquidazione del suo patrimonio per il soddisfacimento dei creditori, soprassedendo sull’interesse alla conservazione degli organi produttiva. Tuttavia, a partire dal 2005, si è aperta una stagione di riforme rivolta a ridurre il numero delle procedure fallimentari e di bilanciare gli interessi coinvolti attraverso 1) la salvaguardia degli organismi produttivi ancora vitali; 2) il ridimensionamento del ruolo gestorio del giudice delegato e del tribunale a vantaggio degli altri organi della procedura; 3) il potenziamento degli strumenti negoziali di composizione della crisi. Simili interventi sono stati attuati sul corpo originario della legge fallimentare, provocando, nel tempo, una stratificazione che infine ha richiesto una riscrittura completa e coordinata del testo normativo. Tale necessità ha dunque condotta alla legge delega 155/2017 e all’istituzione del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, il quale si è rivelato non solo una risistematizzazione razionale degli interventi precedentemente stratificati, ma altresì l’occasione di introdurre nuovi istituti, tra i quali quelli diretti a fare emergere tempestivamente la crisi di impresa."
"Una panoramica degli attuali strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e procedure concorsuali.
La nozione di procedura concorsuale non è data dalla legge, ma, in seguito ad un accurato lavoro interpretativo di giurisprudenza e dottrina, si può concludere che le procedure concorsuali hanno per oggetto l'intero patrimonio dell'imprenditore e sono finalizzate a tutelare il diritto dei creditori di vedersi restituito ciò che gli spetta, per questo motivo sono informate al principio della par condicio creditorum stabilito dall’art. 2741 cc., in forza del quale i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
Per altro verso, le procedure di regolazione della crisi non rispettano pedissequamente il principio della par condicio creditorum poiché i creditori sono liberi di disporre dei loro diritti e possono accettare trattamenti differenziati."
"La composizione negoziata della crisi è stata introdotto dal d.l. 118/2021 e recepita dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Essa rappresenta un percorso facilitato- ed eventualmente protetto- attraverso il quale l’imprenditore può raggiungere l’obiettivo di risanare la propria impresa in difficoltà facendo ricorso agli strumenti dell’autonomia privata. Più nello specifico, la composizione negoziata non è diretta a regolare e comporre coattivamente i rapporti tra il debitore e i suoi creditori, ma consiste in un procedimento negoziale volontario in cui le trattative sono agevolate da un esperto, soggetto terzo e imparziale, mentre l’imprenditore mantiene la piena gestione dell’impresa."
"Si parla di conclusione delle trattative quando queste, quale che sia il risultato, giungono al termine, venendo a distinguersi dall’archiviazione che è il caso in cui l’esperto ritiene che le informazioni fornite dall’imprenditore siano prive di coerenza ovvero che non vi siano concrete prospettive di risanamento.
La legge descrive in modo articolato gli esiti possibili delle trattative e le traiettorie che le parti o il solo imprenditore possono percorrere."
" L’entrata in vigore del Codice della crisi segna il debutto del procedimento unitario, nell’ambito del quale il legislatore ha inteso convogliare tutte le istanze di regolazione concorsuale della crisi e dell’insolvenza.
In tale sede unica o unitaria confluiranno quindi tutte le domande o istanze, anche se tra loro contrapposte (si pensi ad un’iniziativa promossa del debitore oppure a quella di un creditore) che proseguiranno poi secondo la procedura più appropriata alla soluzione della difficoltà dell’impresa, secondo la valutazione operata dell’organo giurisdizionale competente.
Da punto di vista strettamente processuale, il procedimento non è realmente unitario, atteso che, dopo l’introduzione della domanda nel cosiddetto “contenitore unitario”, il primo grado di giudizio è caratterizzato dalla diversificazione dei percorsi processuali, a seconda che si intenda accedere alla regolazione pattizia o a quella liquidatoria. "
" La liquidazione giudiziale è la procedura che sostituisce il fallimento ed è finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. "
"Il presupposto oggettivo richiesto per l’applicabilità della procedura della liquidazione giudiziale, esso si sostanzia nello stato di insolvenza inteso come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni."
" La domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale deve essere presentata avanti al Tribunale, laddove i soggetti legittimati sono il debitore, gli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa; uno o più creditori; oppure il pubblico ministero. Il pubblico ministero, in particolare, è tenuto a presentare la domanda per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha avuto notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza dell’impresa. Per altro verso, l’autorità giudiziaria ha comunque l’obbligo di segnalare al pubblico ministero lo stato di insolvenza dell’impresa ogniqualvolta venga accertata la condizione dello stato di insolvenza nel corso di un procedimento."
" Dalla data della sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale si producono una serie di effetti in capo al debitore e ai creditori.
Per quanto riguarda il debitore, l'effetto principale si sostanzia nello spossessamento che è funzionale sia alla cristallizzazione dell’attivo, sia alla gestione del patrimonio da parte del curatore, nell’interesse dei creditori. Si tratta di un effetto automatico che decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Per quanto riguarda i creditori, l'effetto principale si sostanzia nella cristallizzazione del passivo, ossia dei debiti che gravano sul patrimonio del debitore per fatto anteriore all’apertura della procedura."
"Le disposizioni contenute nella Parte Prima – Titolo V – Capo I - Sezione IV del Codice hanno ad oggetto gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli per i creditori. Esse sono finalizzate a dare attuazione al principio generale della par condicium creditorum.
Per altro verso, per quanto riguarda i contratti pendenti, ossia quelli che risultano ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti nel momento in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, la regola generale prevede la sospensione dell’esecuzione del contratto.
Una volta chiarite le sorti dei rapporti di cui sopra, e dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore procede alla custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale."
"L’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi è una fase essenziale della procedura concorsuale finalizzata all’individuazione dei crediti che devono essere soddisfatti con i beni compresi nella liquidazione giudiziale.
La liquidazione dell’attivo rappresenta la fase che ha la funzione di convertire in denaro i beni del fallito, ai fini del soddisfacimento dei creditori."
"La ripartizione dell'attivo può sinteticamente definirsi come l'operazione diretta ad individuare quantitativamente e qualitativamente la parte del ricavato dell'attivo che viene assegnato ai creditori concorrenti e il numero e la misura in cui costoro vengono soddisfatti."
"Il concordato nella liquidazione giudiziale è un istituto volto ad evitare la procedura di liquidazione giudiziale, che si realizza attraverso un accordo tra il proponente e i creditori, con l'intervento del Tribunale che provvede all'omologazione. Una volta approvato dalla maggioranza dei creditori ed omologato dall'autorità giudiziaria, il concordato è vincolante per tutte le parti. Il concordato nella liquidazione giudiziale va tenuto distinto dal concordato preventivo - che è una procedura concorsuale autonoma- poiché esso rappresenta uno strumento per consentire la chiusura anticipata della liquidazione."
"L’apertura della liquidazione giudiziale è tendenzialmente neutra rispetto all’organizzazione societaria, nel senso che, fermo restando lo spossessamento e la naturale conseguente compressione dei poteri degli amministratori, gli organi sociali restano in carica.
In questo contesto, il Codice delinea le cosiddette azioni di responsabilità che il curatore può iniziare o proseguire, ossia l'azione legale che consente di far valere in giudizio le inadempienze dei doveri imposti, per legge o per statuto, ai soggetti con compiti di amministrazione o di controllo all'interno di società di capitali o di società cooperative."
"L’estensione della liquidazione giudiziale non è legata ad una qualsiasi situazione di responsabilità illimitata del socio, ma alla responsabilità illimitata che caratterizza i tipi societari indicati dalla norma, vale a dire della società in nome collettivo, la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni."
"L’articolo 259 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza afferma che anche gli enti e gli imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell’ente sono assoggettati alla procedura concorsuale prevista per la società.
L'esercizio dell'attività imprenditoriale in forma collettiva vede lo svolgimento di un'attività d’impresa da parte di più persone, i soci, che decidono di apportare i mezzi necessari allo svolgimento del business oggetto della società. Nel caso in cui l’esercizio dell’attività imprenditoriale in forma collettiva preveda lo scopo di lucro come scopo secondario, si avrà un’impresa collettiva non societaria."
"La gestione stragiudiziale dell’insolvenza è un insieme di tecniche con cui si cerca di raggiungere accordi con i creditori, allo scopo di consentire una «onorevole» uscita di scena dell’imprenditore o, in alternativa, una ripresa dell’azienda, previa elaborazione di un opportuno piano industriale. L’accordo può consentire all’imprenditore di rimuovere situazioni di difficoltà e di preservare la continuità aziendale con interventi tempestivi, da attuarsi prima che lo stato di crisi diventi irreversibile. L’accordo stragiudiziale può portare ad un risultato più elevato per tutti gli stakeholders sia in termini di efficienza, riguardo il tempo e i costi, sia in termini di flessibilità in quanto svincolato dalle rigidità processuali."
"Il concordato preventivo è una procedura concorsuale attraverso la quale l’imprenditore ricerca un accordo con i suoi creditori per non incorrere nella liquidazione giudiziale e cercare di superare la crisi in cui versa l’impresa. L’obiettivo è quello di intervenire tra l’imprenditore e i propri creditori per pagare i propri debiti attraverso la presentazione di un piano. L’obiettivo del concordato preventivo consiste nel venire incontro sia alle esigenze nel titolare l’imprenditore che si trova in una situazione difficile sia a quelle dei creditori. Quindi, dal punto di vista del debitore, attraverso tale strumento può evitare tutte le azioni esecutive e conservare inalterata la sua attività, nonostante determinati limiti. Dal punto di vista del creditore, invece, è possibile evitare attese prolungate legate alla procedura della liquidazione giudiziale, ottenendo un parziale soddisfacimento di quanto gli è dovuto."
Gli organi della procedura sono: il Tribunale; il Giudice delegato; il Commissario Giudiziale; ed il liquidatore.
La domanda di concordato preventivo deve essere depositata con ricorso in Tribunale, nella sezione dedicata, in relazione al luogo in cui l’imprenditore ha il centro degli interessi principali."
"Nel concordato preventivo è presente un profilo negoziale rappresentato dalla volontà dei creditori i quali approvano o respingono, a maggioranza, la proposta del debitore."
"La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione (art. 113); tuttavia i suoi organi restano in carica per controllare l’esecuzione del concordato.
In particolare, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione - riferendo al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Inoltre, ogni sei mesi redige un rapporto riepilogativo e lo trasmette ai creditori. Conclusa l’esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale. Per altro verso, il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata."
"Il concordato semplificato è un possibile sbocco della composizione negoziata, quando le trattative non abbiano portato ad altre soluzioni. Questa nuova procedura è utilizzabile soltanto dall’imprenditore che abbia seguito il percorso della composizione negoziata, sempre che le trattative siano state avviate per aver ritenuto l’esperto ricorrere concrete prospettive di risanamento e che, all’esito delle stesse, non sia stata individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendevano probabile la crisi o l'insolvenza."
"Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (“PRO”) è un nuovo strumento di regolazione della crisi introdotto all’art. 64-bis del Codice della crisi e dell’insolvenza (“CCI”) per mezzo del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
Come gli altri strumenti di regolazione della crisi rientra tra quelle misure, accordi e procedure previste dall’ordinamento volte al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi."
"Una delle novità più interessanti introdotte dal nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza riguarda l’inserimento, nel sistema concorsuale, di una disciplina completa del gruppo di imprese.
Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza precisa già all’articolo 2 che per gruppo di imprese si intende l’insieme delle società, delle imprese e degli enti che sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto."
"Dopo il 2012, la disciplina della crisi e dell’insolvenza delle imprese ha subito una transizione da un sistema dualistico puro, nel quale per le imprese era prevista una disciplina diversa da quella prevista per tutti gli altri soggetti, ad un sistema dualistico cosiddetto misto, intendendosi per tale quello nel quale continua ad esistere, in una situazione di crisi o di insolvenza, una differente disciplina per l’imprenditore e per il debitore cosiddetto comune, ma al secondo si applicano le regole di un sistema complementare che condivide, sia pure in forma semplificata, i principi di fondo dettati per gli imprenditori: ossia la possibilità di un concorso di tutti i creditori su tutti i beni del debitore,ma assicurando anche quest’ultimo, come già all’imprenditore, la possibilità a determinate condizioni, di beneficiare dell’esdebitazione."
"La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale, alternativa alla liquidazione giudiziale. Trova applicazione a particolari categorie di imprese individuate dalla legge. Tra di esse si annoverano le imprese di assicurazione, le banche, le società cooperative, le agenzie territoriali per la casa (ex istituti case popolari), i consorzi obbligatori, le società fiduciarie e di revisione, etc. La differenza principale tra liquidazione coatta e la liquidazione giudiziale attiene alla partecipazione dell’autorità giudiziaria: difatti, nel caso della liquidazione giudiziale, la procedura si svolge integralmente nell’ambito giurisdizionale, assolvendo l’autorità giudiziaria anche ai compiti di natura amministrativa."
"L’esigenza di una disciplina speciale per le grandi imprese nasce dal fatto che la pluralità degli interessi che sono coinvolti dalla crisi d’impresa assume una più forte colorazione nel caso delle imprese di maggiori dimensioni, privilegiando la continuazione dell’attività di impresa per salvaguardare quegli interessi che sarebbero compromessi dalla cessazione dell’attività e dalla dissoluzione degli organismi produttivi. L’ amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale che ha come principale finalità la conservazione, in tutto o in parte, di un’azienda (impianti e attrezzature) – destinata allo svolgimento dell’attività di un’impresa commerciale, o di un gruppo d’imprese, di grandi dimensioni dichiarata insolvente – nonché, a certe condizioni, del personale dalla stessa occupato. Anche questo procedimento, come la liquidazione coatta, ha natura amministrativa, poiché la sua gestione è affidata al Ministero delle attività produttive.
"Per quanto riguarda gli effetti dell’apertura dell’amministrazione straordinaria, essi riguardano i debitori, i creditori, gli atti pregiudizievoli e i rapporti pendenti."
"Nei primi anni duemila si è verificata in Italia la crisi di imprese di rilevantissime dimensioni, sollevando in seno al governo la necessità di contemplare una procedura che non sottoponesse le imprese ai tempi previsti dall’amministrazione straordinaria. Per tale ragione, a cominciare dalla crisi del gruppo Parmalat, furono previste misure che avrebbero dato vita ad una procedura che rappresenta una variante rispetto all’amministrazione straordinaria “comune” disciplinata dal d. lgs. 270/1999.
Di conseguenza, la disciplina della ristrutturazione industriale risulta dall’innesto di specifiche disposizioni nella disciplina dell’amministrazione straordinaria; per tale ragione, in questa sede verranno trattati solo i profili differenziati che caratterizzano la ristrutturazione aziendale."
Assegnista di ricerca in diritto penale presso Scuola Superiore Sant’Anna ( ENGINE: Engaging Men and Boys against Gender-based Violence and Discrimination through Technology-based Trainings) Dottorato di ricerca in diritto penale Tesi di dottorato: Dealing with the Deals: Settlement Agreements for National and Inte...
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