REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 6Formazione Cammino Diritto
- lunedì 31 agosto 2020
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REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 6
Regolamento per la formazione continua IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
nella seduta del 16 luglio 2014
visto l’art. 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato “Formazione continua”, recante la Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che pone a carico dell’avvocato l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia;
visto l’art. 11, comma 3 della legge citata, che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il compito di stabilire le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua da parte degli iscritti e per la gestione e organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi;
visto l’art. 11, comma 4 della medesima legge, che prevede che l’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro;
visto l’art. 29, comma 1, lettere d), i) e p) della medesima legge, che affida ai Consigli dell’ordine compiti di promozione ed organizzazione di eventi formativi e di controllo della formazione continua degli avvocati;
visto l’art. 35, comma 1, lettera f) della medesima legge, che affida al Consiglio nazionale forense il compito di promuovere attività di coordinamento e di indirizzo dei Consigli dell’ordine, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
visti gli artt. 32 e 37, comma 4, che consentono lo svolgimento delle funzioni dei Consigli dell’ordine e del Consiglio nazionale forense mediante commissioni di lavoro; considerato che l’intensità ed il contenuto della formazione variano in rapporto al settore di esercizio dell’attività professionale, a seconda che quest’ultima sia di stampo generalista, prevalente, o specialistica;
ADOTTA il seguente regolamento
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