Il 20 febbraio 2020 entrerà in vigore il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173 che ha innovato il Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), introducendo all'art. 1370 il comma 3-bis, il quale prevede che "Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro".
Prima di questa modifica, infatti, i militari inquisiti potevano essere rappresentati solo da un altro militare, permanendo ora tale limite per i soli procedimenti di corpo (limiti che avevano tra l'altro superato il vaglio di legittimità costituzionale - Corte Costituzionale, sentenza n. 182 del 2008).
Il legislatore ha dunque ora deciso di incrementare il ventaglio di difese possibili del militare sottoposto a procedimento di stato (che ricordiamo essere il più severo, rispetto al procedimento disciplinare di corpo), consentendogli di avvalersi della competenza di un professionista iscritto all'Albo.