Avvocati: ora possono difendere anche i militari

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WebMaster Raffaele Giaquinto





AVVOCATI: ORA POSSONO DIFENDERE ANCHE I MILITARI

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Con una modifica al Codice dell'Ordinamento Militare, i militari sottoposti a procedimento disciplinare di stato potranno essere difesi e rappresentati anche da un Avvocato del libero foro.

Il 20 febbraio 2020 entrerà in vigore il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173 che ha innovato il Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), introducendo all'art. 1370 il comma 3-bis, il quale prevede che "Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro".

Prima di questa modifica, infatti, i militari inquisiti potevano essere rappresentati solo da un altro militare, permanendo ora tale limite per i soli procedimenti di corpo (limiti che avevano tra l'altro superato il vaglio di legittimità costituzionale - Corte Costituzionale, sentenza n. 182 del 2008).

Il legislatore ha dunque ora deciso di incrementare il ventaglio di difese possibili del militare sottoposto a procedimento di stato (che ricordiamo essere il più severo, rispetto al procedimento disciplinare di corpo), consentendogli di avvalersi della competenza di un professionista iscritto all'Albo.