Concorso Banca d'Italia: bando annullato dal Tar Lazio

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CONCORSO BANCA D'ITALIA: BANDO ANNULLATO DAL TAR LAZIO

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Concorso per 105 assistenti Banca d´Italia annullato dal Tar Lazio

Come si può leggere nel comunicato ufficiale[1], il concorso di Banca d’Italia del 19 febbraio 2020, n. 227331/20 per l’assunzione di 10 assistenti amministrativi con orientamento nelle discipline economiche (concorso A), di 10 assistenti amministrativi con orientamento nelle discipline giuridiche (concorso B), 20 assistenti amministrativi con orientamenti nelle discipline statistiche (concorso C), 25 assistenti profilo tecnico con orientamento nel campo ICT (concorso D), 40 vice assistenti amministrativi) laddove, all'art. 3, comma 1, lett. c (concorso E) era stato impugnato dinnanzi al T.A.R. Lazio - Roma (sez. II bis) da parte di due gruppi di candidati risultati non ammessi alle prove scritte, i quali hanno contestato la legittimità del criterio di preselezione basato sul tempo trascorso dal conseguimento del titolo di studio (concorsi A, B, C e D: art. 3, comma 1, lett. c, del bando; concorso E: art. 3, comma 6, lett. b, del bando).

I ricorrenti hanno contestato l’art. 3, comma 1, lett. c) che attribuisce ai fini della preselezione per titoli per i concorsi di cui alle lettere A, B, C e D, punteggi differenziati in ragione della data di conseguimento della laurea triennale e peraltro punteggi maggiori quanto più è prossima la data di conseguimento della laurea rispetto a quella di scadenza del bando.

I ricorrenti, infatti, hanno contestato la manifesta illogicità e la palese ingiustizia, anche ai sensi del principio di non discriminazione in base all’età, della suddetta previsione del bando, per cui, nella prova preselettiva, la data di conseguimento del titolo di studio attribuiva un punteggio maggiore quanto più era vicino alla data di scadenza del concorso. In altri termini, veniva preferito il laureato più giovane, quindi ad esempio un laureato nel 2018 rispetto a quello laureato nel 2013.

Il Tar Lazio, sez. II bis nelle due sentenze del 7 gennaio 2021 ha ritenuto i criteri menzionati “manifestamente irragionevoli e palesemente discriminatori dei concorrenti fondato sulla distanza temporale (in realtà, complessivamente, anche di pochi anni, dal 2013 al 2018) del conseguimento del titolo richiesto per partecipare alla selezione, circostanza del tutto anodina, in alcun modo associabile, in verità, ad un giudizio sulla loro preparazione o sulla loro qualificazione professionale”.

Inoltre, ha affermato che

i sistemi di preselezione per titoli, volti ad escludere dal concorso significative quote di candidati per rendere la procedura più celere e meglio gestibile dal punto di vista organizzativo, per non contrastare con il dettato costituzionale del favor partecipationis proprio dei concorsi pubblici, della valorizzazione del merito e, in verità, anche del buon andamento della p.a., debbano sempre tradursi in meccanismi di valutazione improntati a criteri obiettivamente logici e ragionevoli, insuscettibili di condurre a risultati paradossali o comunque discriminatori, e non possano essere fondati su elementi privi di qualsiasi reale collegamento con la preparazione dei candidati o con la loro capacità di sostenere le prove concorsuali, come si rivela il criterio dell’epoca di conseguimento del titolo di studio”.

In altri termini, il Tar Lazio sostiene che una procedura selettiva per titoli volta a rendere i concorsi più celeri possibile non può arrivare al punto di introdurre criteri irragionevoli e illogici totalmente estranei alla capacità dei candidati di sostenere le prove concorsuali per terminare nel più breve tempo possibile la selezione.

Invero, ora sorge il dubbio sulla legittimità del concorso per 2700 cancellieri esperti, dal momento che anche in quest’ultimo sono stati introdotti dei criteri per la selezione alquanto rigidi, come ad esempio l’iscrizione all’albo per due anni, l’insegnamento delle materie giuridiche per cinque anni e il servizio presso un’amministrazione giudiziaria per tre anni. Si tratta, pertanto, di criteri che non favoriscano i candidati più giovani che non hanno ancora maturato questi titoli. Peraltro, in questa ipotesi per la figura professionale richiesta è sufficiente il diploma di istruzione secondaria, quindi non appaiono a prima vista ragionevoli ed equi i criteri di selezione introdotti per velocizzare la procedura.