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WebMaster Raffaele Giaquinto
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Edizione del 1899
Corso: Corso di Procedura penale
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In questa lezione saranno affrontati i principi generali del procedimento penale, cosa si intende per sistema accusatorio e la posizione di parità processuale fra le parti pubbliche e quelle private.
In questa lezione viene dedicata attenzione ai soggetti del procedimento : il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, l’imputato, la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria la persona offesa del reato, il difensore.
Saranno esplicate le loro attribuzioni, competenze e funzioni, poteri e facoltà.
Nel diritto la parola procedura indica proprio una successione di atti di più soggetti e di diversa natura.
Per questo, nella lezione ci si sofferma sulle varie tipologie di atti che compongono il procedimento penale, analizzandone natura, patologia (nullità e annullabilità) e la modalità con il quale questi devono essere notificati.
La Costituzione definisce il ruolo del giudice naturale, quello precostituto per legge.
Ebbene, se la carta fondamentale definisce il principio, è proprio la procedura a darne un quadro concreto, tratteggiando le regole della competenza, e quindi del Tribunale che giudicherà il potenziale reo nel caso di fatto-reato.
Ovviamente, possono sorgere anche dubbi rispetto alla competenza di questo o quel giudice, chiamati conflitti di competenza e di attribuzione, tutti analizzati nella lezione che segue.
La comunicazione di una notizia di reato determina la nascita della prima fase del procedimento penale, ossia quello delle indagini preliminari.
Questa fase vede un ruolo primario da parte del pubblico ministero, il quale in questo lasso di tempo provvederà a svolgere le cd. indagini e raccogliere il materiale probatorio per l'eventuale accusa in giudizio.
Tuttavia sul modello anglosassone, anche nel nostro ordinamento sono stati introdotti modalità di indagine da parte del difensore, che prendono il nome di indagini difensive.
Questa fase termina con l'avviso di conclusione indagini.
La regola principe del sistema penalistico è quella per cui un soggetto può essere privato della libertà unicamente con una sentenza definitiva.
Tuttavia, può accadere, per alcuni requisiti particolari, che l'indagato/imputato (quindi ancora non condannato) possa essere privato della libertà attraverso lo strumento delle misure cautelari, che hanno un proprio giudice dell'impugnazione (il riesame) e delle proprie regole.
Allo stesso modo queste misure dette cautelari possono investire beni mobili o immobili, ad esempio attraverso il sequestro preventivo o conservativo.
Il mezzo di prova è il meccanismo attraverso cui si acquisiscono informazioni utili ai fini della decisione emessa dal giudice come ad es. la testimonianza, documenti, perizie, esperimenti giudiziali. Tutti tali elementi, esaminati alla luce dei criteri relativi all'attendibilità e alla credibilità della prova ex art. 192 c.p.p. determinano il risultato probatorio.
I mezzi di ricerca della prova permettono di far entrare nel procedimento un elemento probatorio che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso.
Il codice definisce mezzi di ricerca della prova :
Il codice di procedura penale prevede generalmente una udienza intermedia fra la fase delle indagini ed il dibattimento vero e proprio, l'udienza preliminare.
Questa, per determinate categorie di reato, può non avere luogo allorquando si procede per la citazione diretta a giudizio.
Allo stesso modo, il normale corso del procedimento formato dal dibattimento e dalle prove in contraddittorio può trovare eccezione nei cd. riti speciali, ossia rito abbreviato, rito immediato o patteggiamento (nel codice "pena concordata").
Il dibattimento è la fase centrale del processo penale in quanto durante il dibattimento si procede alla raccolta ed acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio delle parti.
L'istruzione dibattimentale, vero momento centrale del processo penale, ha inizio con l'assunzione delle prove richieste dal PM e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, sempre secondo l'ordine di cui all'art. 493 c.p.p..
E' in questa fase che si realizzano concretamente i principi dell'ordinamento di parità delle parti processuali e del contraddittorio, ad esempio con la famosa cross examination.
Ovviamente sono previsti anche nell'ordinamento penale mezzi impugnativi.
Quelli classici, come l'appello o il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado o, appunto, di appello, determinano la sospensione della decisione impugnata, compresa dell'esecuzione.
Ci sono poi i mezzi straordinari di impugnazione che, invece, hanno per oggetto sentenze già passate in giudicato.
In questa lezione saranno trattati specificatamente il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello e la revisione, mezzo di impugnazione che ha per oggetto sempre sentenze passate in giudicato, ma che per motivi diversi, spesso sopraggiunti, possono determinare ragioni di "ingiustizia" determinate dalla sentenza impugnata.
La fase dell'esecuzione è la fase finale del procedimento penale ed è quella che ha per oggetto l'applicazione delle sentenze passate in giudicato nei confronti dei soggetti condannati.
E' una parte del procedimento molto spesso trascurata nei corsi universitari, ma che ha per oggetto la questione più importante : la libertà del cittadino.
Sebbene molto rari nella pratica, ci sono comunque molteplici casi nel quale il nostro ordinamento si deve intersecare con gli ordinamenti penali esteri, siano essi europei o extra-comunitari.
Questi casi possono riguardare attività nelle fase delle indagini come quelle in fase esecutiva, e constano nel procedimento che deve seguirsi nel caso sia necessario compiere una o più attività all'estero, o viceversa, in Italia su richiesta di uno stato estero.