I provvedimenti del DPCM di attuazione del decreto-legge contro il coronavirus

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I PROVVEDIMENTI DEL DPCM DI ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE CONTRO IL CORONAVIRUS

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Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Concorsi fermi nei Comuni indicati nell'allegato al DPCM.

Nella giornata del 24 febbraio è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rubricato “disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Si tratta, infatti, del decreto attuativo del decreto-legge emanato nella seduta straordinaria del 22 febbraio 2020, in tema di contenimento dell’emergenza diffusa a seguito dei contagi del coronavirus nelle zone del Nord Italia.

Nello specifico il decreto del Consiglio dei Ministri è composto da cinque articoli che prevedono delle misure specifiche per i comuni interessati dalle zone dei contagi, come il divieto di allontanamento per tutti i residenti dei comuni interessati, la sospensione delle manifestazioni e delle procedure concorsuali, l’obbligo di indossare strumenti di protezione per l’acquisto dei generi di prima necessità.

Infatti, all’art. 1 si prevedono le seguenti misure di contenimento:

  • divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
  • divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;
  • sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
  • sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché' della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
  • sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
  • sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
  • sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
  • sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;
  • chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
  • obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché' agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
  • sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
  • sospensione delle lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché' di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
  • sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.

Inoltre, si prevede l’obbligo per chi ha transitato nei comuni indicati nell’allegato del decreto di comunicarlo all’Autorità Asl territorialmente competente.

Infatti, si legge all’art. del decreto in commento che “gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria , ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.”

Ecco il link del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: link